Assenza di cause ostative - LR 16/2018 e Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018

La Legge regionale n. 16 del 11/5/2018 ha disposto testualmente:
“Art. 1 - Criterio generale per la concessione di provvidenze regionali. 

  1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
    a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
    b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
  2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto.
  3. I soggetti comprovano la insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” e successive modificazioni”.

Con la successiva DGR 690 del 21/5/2018 è stata data attuazione alla discliplina, prevedendo una apposita modulistica finalizzata alla autocertificazione dell'assenza di cause ostative.

Tenendo conto del  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, la Direzione Formazione e Istruzione ha redatto il modello compilabile, che può essere scaricato da questo collegamento.

  1. Tutti gli enti beneficiari di contributi pubblici sono tenuti alla compilazione dei suddetti modelli. Pertanto anche se il MODULO PER GLI ALTRI SOGGETTI DI ENTI E PERSONE GIURIDICHE non dovesse interessare, si chiede comunque a tutti gli enti beneficiari di barrare i campi e di restituirlo alla Direzione competente al fine di dimostrare che è stato comunque preso in considerazione.
     
  2. MODULO PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE ED EVENTUALE PROCURATORE:  se nei confronti del legale rappresentate o del procuratore speciale sono state emesse per qualunque reato  sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del CPP, occorre indicare nel modulo la norma giuridica violata , la pena applicata (anche se la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e/o della “non menzione”) e l’ anno della condanna.
    Costituisce causa ostativa alla concessione del finanziamento, il fatto che nei confronti del legale rappresentante e dell’eventuale procuratore munito del potere di rappresentanza che sottoscrive la domanda di partecipazione sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP, per qualsiasi reato in danno dello Stato o dell’Unione Europea che incida sulla moralità professionale, anche con riferimento ad eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
     
  3. MODULO PER GLI ALTRI SOGGETTI DI ENTI E PERSONE GIURIDICHE: ogni ente beneficiario  deve indicare: 
    • i Direttori tecnici ovverosia i Direttori dei singoli progetti; 
    • i soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell'impresa (come ad esempio i Consiglieri);
    • i procuratori/amministratori/direttori generali/dirigenti muniti del potere di rappresentanza (ad eccezione del legale rappresentante dell’ente e dell’eventuale  procuratore munito del potere di rappresentanza che sottoscrive la domanda di partecipazione); 
    • i soci accomandatari per le SAS.