Coinvolgimento del personale in cassa integrazione/FIS in percorsi di formazione continua - Spazio Operatori
Sentita l’Autorità di Audit, si forniscono le seguenti indicazioni in merito alla possibilità di frequenza da parte di utenza occupata in cassa integrazione, nell’ambito di operazioni finanziate con fondi POR FSE 2014-2020.
Poiché il personale in Cassa integrazione è ancora formalmente inserito nell’organico dell’Azienda, potrà essere inserito nei percorsi formativi assieme ai propri colleghi in servizio.
Tuttavia, la mancata produttività del personale in CIG coinvolto negli interventi di formazione continua, non potrà essere utilizzata a copertura della quota privata, se prevista.
Dal momento che l’istituto della cassa integrazione consiste in una prestazione economica erogata dallo Stato a favore dei lavoratori sospesi dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa, il costo del lavoratore in formazione (c.d. mancata produttività) non può essere utilizzato a titolo di cofinanziamento.
Per questa ragione va posta una particolare attenzione al regime di aiuto adottato in sede di presentazione del progetto:
- se il finanziamento è stato concesso a titolo “de minimis” - che non prevede il cofinanziamento privato - non si rileva alcuna ricaduta rendicontale;
- se, invece, l’aiuto è stato concesso secondo un regime di esenzione che prevede un cofinanziamento secondo percentuali variabili in ragione della dimensione aziendale (Reg. UE n. 651/2014), l’impossibilità di utilizzare il costo del lavoratore in cassa integrazione che frequenta l’attività formativa, comporterà una proporzionale rideterminazione del contributo, in funzione della copertura della quota provata con il costo dei lavoratori in formazione.
[integrazione del 7 gennaio 2021] La disposizione si applica parimenti al personale in FIS - Fondo di Integrazione Salariale